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Statuto approvato nell’Assemblea Congressuale

del 30 ottobre 2009

 

art. 1

 

Denominazione, scopo, sede

 

1. E’ costituita l’Associazione Regionale Comuni del Lazio denominata Anci Lazio.

 

2. L’Anci Lazio aderisce all’Associazione Nazionale Comuni Italiani partecipando all’attività della stessa nei modi e nelle forme previste dallo Statuto Nazionale.

 

3. Possono aderire all’Associazione Regionale, previa specifica deliberazione del Comitato Direttivo, altri Enti di derivazione comunale che ne condividono le finalità.

 

4. Scopo dell’Associazione è la tutela delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché la salvaguardia dei diritti ed interessi degli enti aderenti.

 

5. L’Associazione ha sede in Roma.

 

art. 2

 

Iscrizione, recesso, decadenza

 

1. Le modalità di iscrizione, recesso e decadenza dall’Associazione sono quelle disciplinate dall’articolo 2 dello Statuto dell’ANCI.

 

art. 3

 

Compiti

 

1. L’Associazione, per raggiungere il proprio fine istituzionale:

 

a) rappresenta gli interessi degli associati nelle sedi competenti;

 

b) designa i rappresentanti dei Comuni negli organismi istituzionali della Regione;

 

c) promuove lo studio di problemi che interessino gli associati; interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali; presta informazione; consulenza ed assistenza agli associati;

 

d) esamina i problemi riguardanti i dipendenti degli Enti Locali; fissa le direttive di massima di tale materia da valere per le determinazioni dei singoli enti; nei casi previsti dalla legge sottoscrive accordi validi giuridicamente con le organizzazioni sindacali per le materie oggetto della contrattazione regionale;

 

e) promuove e organizza seminari di studio in materie riguardanti l’attività delle Amministrazioni locali e del personale dipendente dalle medesime;

 

f) promuove ed incoraggia iniziative per l’educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali;

 

g) studia e promuove l’adozione di misure per sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali;

 

h) svolge attività con le analoghe associazioni delle Autonomie Locali.

 

art. 4

 

Organi

 

1. Sono organi dell’Associazione:

 

a) l’Assemblea Congressuale;

 

b) il Comitato Regionale;

 

c) il Comitato Direttivo;

 

d) il Presidente;

 

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

art. 5

 

Assemblea Congressuale

 

1. L’Assemblea Congressuale è convocata per l’elezione del Presidente dell’Associazione, dei componenti il Comitato Regionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e per designare i delegati all’Assemblea congressuale nazionale.

 

2. L’Assemblea come primo adempimento elegge un proprio presidente, tre vice presidenti, due segretari e cinque scrutatori. Il presidente, i vice presidenti, i segretari e gli scrutatori costituiscono ufficio di presidenza dell’Assemblea Congressuale a cui sono demandate le decisioni sull’organizzazione dell’Assemblea stessa e la verifica degli adempimenti relativi all’elezione degli organi dell’Associazione e degli eventuali delegati al Congresso Nazionale. L’Assemblea Congressuale a maggioranza dei presenti può sempre modificare le decisioni dell’Ufficio di Presidenza.

 

3. Il presidente dell’Associazione è eletto direttamente dall’Assemblea Congressuale con il sistema elettorale per la elezione del sindaco nei comuni superiore a 15 mila abitanti, attualmente vigente.

 

 

 

4. L’Assemblea Congressuale è convocata entro sei mesi dalle consultazioni elettorali amministrative generali e delle stesse assume la periodicità.

 

5. E’ inoltre compito dell’Assemblea Congressuale deliberare su modifiche dello Statuto dell’Associazione con le procedure previste dal regolamento congressuale.

 

6. L’Assemblea Congressuale è composta dagli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi.

 

7. Per la convocazione dell’Assemblea Congressuale valgono le modalità stabilite dallo Statuto A.N.C.I. Nazionale.

 

8. Al termine della seduta, viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, dal quale debbono risultare le deliberazioni assunte.

 

art. 6

 

Validità dell’Assemblea Congressuale

 

1. L’Assemblea Congressuale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli enti associati. In seduta di seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un’ora dalla prima, l’Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero degli enti associati presenti. Ai fini delle presenze, si tiene conto anche delle deleghe.

 

art. 7

 

Il Comitato Regionale

 

1. Il Comitato Regionale attua le deliberazioni del Congresso, definisce la politica dell’ANCI Regionale, delibera sulle iniziative principali, decide sull’adesione dell’ANCI Regionale ad altri organismi, convoca l’Assemblea Congressuale.

 

2. L’elezione del Comitato Regionale è effettuata dal Congresso con il sistema vigente per le elezioni amministrative dei comuni sotto i 15 mila abitanti, con liste bloccate e senza voti di preferenza, ovvero su lista unica concordata nell’Ufficio di Presidenza.

 

3. Il numero dei componenti del Comitato Regionale è stabilito in 70 di cui, di diritto, i Sindaci dei comuni capoluoghi di cui almeno un quinto di donne.

 

4. Il Comitato Regionale è convocato dal Presidente almeno tre volte l’anno e in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Direttivo.

 

5. Il Comitato Regionale è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un’ora

 

 

 

dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

 

6. Il Comitato Regionale nella prima riunione, su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato Regionale e ne cura la verbalizzazione.

 

7. Il Comitato Regionale coopta nuovi componenti in luogo di quelli che cessano di farne parte.

 

8. Il Comitato Regionale è convocato e presieduto dal Presidente.

 

9. Gli ex Presidenti sono membri di diritto del Comitato Regionale con voto consultivo.

 

10. Il Comitato Regionale nomina su proposta del Comitato Direttivo i responsabili provinciali.

 

11. Con deliberazione del Comitato Regionale possono essere chiamati a far parte del Comitato stesso con voto consultivo, amministratori, esperti, rappresentanti di Associazioni od altre realtà la cui presenza costituisca un utile arricchimento del confronto e del dibattito.

 

12. La Regione Lazio partecipa con un proprio rappresentante al Comitato Regionale, designato dal Presidente della Giunta Regionale.

 

art. 8

 

Il Comitato Direttivo

 

1. Il Comitato Direttivo assicura la continuità della direzione politica dell’Associazione, coordina le attività delle strutture e delle organizzazioni provinciali, attua le deliberazioni del Comitato Regionale.

 

2. Il Comitato Direttivo sovrintende a tutte le attività dell’Associazione e al suo andamento, compresa l’assunzione del personale su proposta del Segretario Generale, nonché la definizione dello stato giuridico e del trattamento economico dei dipendenti, la richiesta di assegnazioni di dipendenti degli Enti associati, le nomine e l’affidamento di incarichi.

 

3. Il Comitato Regionale elegge tra i suoi membri il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di venti membri, di cui almeno un quinto donne. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e ne cura la verbalizzazione.

 

4. Il Comitato Direttivo è validamente riunito con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad almeno un’ora dalla prima, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

 

 

 

 

 

5. Del Comitato Direttivo fanno parte, con voto consultivo i responsabili provinciali dell’Associazione, i responsabili degli organi di informazione ufficiali dell’Associazione, il coordinatore dei Consigli Comunali, il Coordinatore della Consulta dei Piccoli Comuni, il Coordinatore dell'Unione dei Comuni e un rappresentante della Confservizi Lazio.

 

6. Il Comitato Direttivo nomina i responsabili degli uffici su proposta del Segretario Generale.

 

art. 9

 

Il Presidente dell’Associazione

 

1. Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni rapporto.

 

2. Convoca e presiede il Comitato Regionale e il Comitato Direttivo.

 

3. In caso di urgenza può assumere provvedimenti indispensabili che debbono essere sottoposti alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima riunione.

 

4. Il Presidente, per essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni nomina, fra i membri del Comitato Direttivo, uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

 

5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario.

 

6. Il Presidente, su conforme parere del Comitato Direttivo, può dare delega temporanea o permanente su singoli atti al Segretario Generale.

 

7. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Regionale e Provinciale.

 

art. 10

 

Collegio dei Revisori dei Conti

 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti (cinque membri) è eletto dall’Assemblea fra i membri elettivi dei Comuni associati. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di altri organi dell’associazione.

 

2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente nella prima riunione. Verifica almeno ogni sei mesi la contabilità e le risultanze del conto di tesoreria dell’Associazione.

 

3. Esamina il conto consuntivo e lo accompagna con una sua relazione all’esame dell’assemblea ordinaria.

 

4. Redige una relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione da presentare all’assemblea congressuale.

 

 

 

5. Il Presidente del Collegio è invitato alle sedute del Comitato Direttivo.

 

6. Ai componenti del Collegio dei Revisori è corrisposta un’indennità di presenza per le adunanze dallo stesso tenute e per la partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo.

 

art. 11

 

Conferenza dei Consigli Comunali

 

1. E’ costituita la Conferenza dei Consigli comunali per assicurare una adeguata presenza delle assemblee comunali nella vita dell’Associazione.

 

2. La Conferenza, oltre alle tematiche che attengono allo status dei Consiglieri comunali, si occupa dell’efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.

 

3. La Conferenza elegge nel suo seno un coordinatore ed un ufficio di Presidenza. Il Coordinatore partecipa di diritto ai lavori del Comitato Direttivo e del Comitato Regionale. I componenti dell'Ufficio di Presidenza partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

 

4. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza dei Consigli Comunali.

 

art. 12

 

Consulta dei Piccoli Comuni

 

1. E’ costituita altresì la Consulta dei Piccoli Comuni con dimensione demografica inferiore ai 5.000 (cinquemila) abitanti.

 

2. Essa ha il compito di assicurare, a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a favorire la difesa delle realtà comunali di piccole dimensioni.

 

3. La Consulta elegge nel suo seno un Coordinatore che partecipa di diritto, con voto consuntivo, ai lavori del Comitato Direttivo.

 

4. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Consulta dei Piccoli Comuni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 13

 

Consulta Regionale ANCI donne amministratrici

 

1. E' istituita in ANCI-Lazio la Consulta Regionale delle Donne Amministratrici Locali. Essa comprende tutti i comuni aderenti all'ANCI-Lazio che eleggono, o alla cui Amministrazione partecipa con vari ruoli ed incarichi istituzionali, almeno una donna amministratrice. Si riunisce e opera in Roma presso la sede regionale dell'Associazione, nei cui valori si riconosce ed identifica. In essa trovano rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo, espressione delle Assemblee elettive locali.

 

2. La Consulta si propone di essere uno strumento di promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle istituzioni elettive e nella vita politica favorendo l'incontro e l'interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali.

 

3. La Consulta elegge nel suo seno un presidente che partecipa di diritto con voto consuntivo ai lavori del Comitato Direttivo.

 

4. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e funzionamento della Consulta Regionale ANCI Donne Amministratrici.

 

art. 14

 

Consulta Regionale ANCI Giovani Amministratori

 

1. E' istituita in ANCI-Lazio la Consulta Regionale dei Giovani Amministratori Locali. Essa comprende tutti i Comuni aderenti all'ANCI-Lazio che eleggono, o alla cui Amministrazione partecipa con vari ruoli ed incarichi istituzionali, almeno un giovane amministratore con età inferiore ai 35 anni. Si riunisce ed opera in Roma presso la sede regionale dell'Associazione, nei cui valori si riconosce ed identifica. In essa trovano rappresentanza i principi di pari dignità e pluralismo, espressione delle Assemblee elettive locali.

 

2. La Consulta si propone di essere uno strumento che favorisca e stimoli l'incontro e l'interscambio di opinioni e delle diverse esperienze locali dei Giovani Amministratori e si pone come obiettivo la creazione, in accordo con l'ANCI Lazio ed attraverso le strutture ad essa collegate, dell'Osservatorio Nazionale sulla nuova classe dirigente Locale.

 

3. La Consulta elegge nel suo seno un Presidente che partecipa di diritto con voto consuntivo ai lavori del Comitato Direttivo.

 

4. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e funzionamento della Consulta Regionale ANCI Giovani Amministratori.

 

 

 

 

 

Art. 15

 

Consulta regionale delle Unioni di Comuni e Associazionismo

 

1. Al fine di assicurare il monitoraggio, il coordinamento e la promozione delle iniziative per lo sviluppo delle forme di associazionismo intercomunale, è costituita la Consulta Regionale delle Unioni di Comuni e associazionismo  di seguito denominata CRUCA.

 

2. I presidenti - o loro delegati - delle Unioni di Comuni regolarmente costituite, fanno parte di diritto della CRUCA.

 

3. La CRUCA elegge nel suo seno un Coordinatore che partecipa con voto consultivo ai lavori del Comitato Direttivo.

 

art. 16

 

Commissioni Permanenti

 

1. Sono costituite dal Comitato Regionale Commissioni permanenti per i fondamentali problemi di interesse degli associati.

 

2. Le Commissioni permanenti esprimono pareri da trasmettere agli organi dell’Associazione che deliberano in merito.

 

3. Delle Commissioni possono far parte anche funzionari qualificati degli enti associati.

 

 

art. 17

 

Ineleggibilità e decadenza

 

1. Possono essere eletti negli organi dell’ANCI Regionale gli amministratori come da Statuto dell'ANCI Nazionale, ivi compresi gli assessori non facenti parte del Consiglio Comunale e gli Amministratori delle "Istituzioni" di cui all’articolo 23 della legge 142/90.

 

2. I componenti degli organi collegiali, che per tre sedute consecutive non partecipano senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

 

3. La perdita del requisito minimo richiesto per l’elezione negli organi sociali è motivo di decadenza dalla carica.

 

4. La decadenza deve essere dichiarata dal Comitato Direttivo su segnalazione del Segretario Generale e comunicata all’interessato e al Comitato Regionale nella prima seduta.

 

art. 18

 

Patrimonio e finanziamento

 

1. Il finanziamento dell’Associazione è assicurato dalla partecipazione alla quota associat



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