In data 2 ottobre 2020 il Tar della Regione Liguria si è espresso su un ricorso presentato da una società contro il Comune di Alassio per l’annullamento di una deliberazione comunale avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia alla società in house dello stesso Comune.
Sentenza di interesse per i Segretari Comunali che svolgono funzioni di consulenza legale per rendere il proprio parere in ordine alla conformità dell’azione amministrativa a leggi, statuti e regolamenti.
Il ricorrente ha fatto presente che nel 2017, in prossimità della scadenza del suo contratto per il servizio di gestione parcheggi, il comune di Alassio ha bandito una gara pubblica, estesa, oltre che al servizio di gestione della sosta a pagamento, anche a vari altri servizi.
Tuttavia, questa gara è andata deserta ed il Comune, anziché procedere all’indizione di una nuova gara con diversi parametri economici e con minori investimenti a carico del concessionario, ha mantenuto la gestione del servizio di gestione della sosta a pagamento in capo al ricorrente in forza di proroga del contratto in essere.
Successivamente, il Comune di Alassio ha affidato direttamente e senza gara, ricorrendo all’istituto dell’in house providing, il solo servizio di gestione dei parcheggi in favore della società interamente partecipata dal Comune stesso.
Il Tar sul punto osserva come “l’amministrazione non abbia dato adeguatamente conto della preferenza per il modello in house, e che la scelta del modello in house non sia stata preceduta da una concreta e trasparente disamina delle alternative esistenti, sotto i profili della comparazione tra le varie forme di gestione, delle valutazioni economico/qualitative dei servizi offerti e della verifica della effettiva capacità del gestore di svolgere correttamente il servizio affidato.”
Inoltre, ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
Pertanto, il Tar, accogliendo il ricorso, ha annullato la deliberazione della Giunta comunale e condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio.