Con la sentenza n. 2818/2020 il TAR della Campania ha annullato i provvedimenti coi quali il Comune aveva indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario
direttivo economico finanziario perché in violazione della procedura di mobilità.
I giudici hanno affermato il principio in materia di esercizio della discrezionalità amministrativa sui concorsi pubblici per le procedure di mobilità e concorsuali secondo cui “le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, prima di procedere all’indizione di pubblici concorsi finalizzati alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità del personale di altre amministrazioni. È noto, infatti, che la
preferenza del legislatore per queste ultime, rispetto alle selezioni concorsuali non risulta illogica, dal momento che risponde ad evidenti esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.”

Il ricorrente, dipendente di altro ente, in mobilità volontaria nello stesso profilo professionale bandito, censurava di inefficacia il procedimento.
Il principio altresì, risulta valido ed efficace nonostante il lungo intervallo di tempo tra l’indizione delle due procedure (oltre tre anni).
La ratio è quella di favorire l’utilizzazione di personale con esperienza acquisita nell’esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, per aver già svolto la specifica funzione per un certo lasso di tempo, con
conseguente risparmio di spesa conseguente alla migliore allocazione sul territorio dei pubblici dipendenti.
Ne discende che, prima di bandire il concorso pubblico in argomento, l’amministrazione deve verificare l’eventuale interesse al trasferimento di soggetti dipendenti da altri Enti, rinnovando l’avviso di mobilità.