Con fasc. UVMAC n. 2577/PO/2020 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel corso dell’adunanza
del 14 ottobre 2020 ha riscontrato delle anomalie nel PTPCT di un Comune.
Notizia di rilevante interesse per i Segretari Comunali poichè l’art. 1, comma 7, della L. 190 del 2012 ha
previsto che negli enti locali i compiti di responsabile dell’anticorruzione e della trasparenza debbano essere
svolti, di norma, dal Segretario.
L’Autorità ha effettuato una verifica sul PTPCT 2020 del citato ente, riscontrando le seguenti criticità:
• la mancanza di un paragrafo dedicato all’analisi del contesto esterno e del contesto interno;
• l’assenza della mappatura dei processi;
• la mancanza della programmazione delle misure di prevenzione riferibili a ciascun processo, con
indicazione dei responsabili, delle tempistiche di attuazione e degli indicatori di monitoraggio;
• il mancato inserimento nel PTPCT dell’Area di rischio relativa al sistema dei controlli sugli enti partecipati
dal Comune.
L’ANAC ha provveduto ad interrogare l’RPCT del Comune il quale ha affermato che:
• per il contesto interno del Comune, non essendo intervenute modifiche, non erano stati apportati
cambiamenti;
• riguardo la mappatura dei processi non si era provveduto alle procedure necessarie ed è stata fatta
un’integrazione solo in un momento successivo;
• riguardo le misure di prevenzione e le aree di rischio l’Ente comunale avrebbe provveduto alle verifiche
di competenza.
Preso atto della risposta da parte del Comune, l’ANAC conclude con le seguenti considerazioni:

  1. “L’analisi del contesto e la mappatura dei processi non costituiscono adempimenti di natura meramente
    programmatica, bensì integrano un’attività dinamica, da calibrare in ragione delle peculiarità dell’assetto
    organizzativo e della mission istituzionale della singola amministrazione.
    Sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio
    in virtù di quanto previsto dall’art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato
    dall’Autorità, anche in riferimento alla necessità che ad ogni Piano siano allegate le mappature dei
    processi.”
  2. “Molte amministrazioni, nel tempo, hanno adottato un unico PTPCT a cui si sono riferite negli anni
    successivi mediante numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti
    difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo. In questo modo si è
    eluso lo scopo della norma, che è quello di disporre di uno strumento organizzativo utile, chiaro,
    comprensibile per intervenire in via preventiva su fattori potenzialmente fonte di rischi corruttivi.”
  3. “Venendo alle società partecipate, le giustificazioni addotte dal RPCT del comune risultano insufficienti,
    atteso che non vengono spiegate le ragioni per le quali non sono state introdotte, nel PTPCT, misure di
    prevenzione afferenti la suddetta Area di rischio. “
    Pertanto, l’ANAC ha ordinato di provvedere entro 40 giorni all’integrazione del PTPCT.