Di recente il Sindaco di un Comune ha richiesto un parere molto interessante alla Corte dei Conti, sezione Emilia-Romagna, con riguardo alle indennità di risultato spettanti ai Segretari Comunali, come disciplinato
dall’art. 42 del CCNL.
Tale notizia è ovviamente di grande interesse per i Segretari Comunali, chiamati a perseguire specifici obiettivi nello svolgimento delle loro attività.
Sono riportati di seguito i punti principali, passando al merito, della richiesta:

  1. se il comune scrivente, in assenza di assegnazione di propri obiettivi specifici di cui al già citato art. 42 del CCNL dei segretari, sia tenuto a rimborsare la quota parte della retribuzione di risultato
    riconosciuta al segretario a seguito di esito del sindaco del comune capo convenzione.
    Con riguardo a questo primo punto, ovvero la rimborsabilità pro-quota della retribuzione di risultato in assenza della preventiva assegnazione di obiettivi specifici, la Corte dei Conti ha affermato che “la
    retribuzione di risultato sia correlata all’effettivo raggiungimento, anche sotto il profilo qualitativo, degli obiettivi preventivamente determinati, unitamente all’utilizzo dei criteri e delle metodologie di cui
    al d.lgs. n. 268/1999 per la verifica e il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati”.
    L’indennità di risultato è, infatti, una componente della retribuzione volta a remunerare la prestazione lavorativa in funzione dei risultati raggiunti.
  2. se per l’erogazione della retribuzione di risultato, in assenza di obiettivi specifici, sia sufficiente una relazione a consuntivo del segretario contenente la descrizione delle attività svolte.
    La Corte dei Conti ha ritenuto che “una relazione a consuntivo disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati non è di per sé presupposto sufficiente per l’erogazione dell’emolumento”, posto che la retribuzione di risultato esige un vaglio, ad opera del competente ufficio, circa la rispondenza nell’an, nel quantum, nel quando e nel quomodo dei risultati della gestione agli obiettivi determinati ex ante dall’ente.
  3. se per obiettivi specifici si possano intendere la collaborazione agli organi gestionali, la collaborazione e assistenza al processo di decisione dell’organo politico, l’assistenza alla Giunta e Consiglio, l’organizzazione di incontri per il rispetto del Piano anticorruzione, la predisposizione
    delibera PEG, l’aggiornamento piani anticorruzione, la collaborazione nella predisposizione di regolamenti.
    Altresì, la Corte dei Conti ha affermato che per “obiettivi specifici”, da conseguire quale condizione per l’erogazione dell’emolumento, sono da intendersi quelle finalità “misurabili” nell’an, nel quantum, nel
    quando e nel quomodo in relazione a parametri (anch’essi) predeterminati, tali da giustificare l’erogazione di spesa corrente (nella specie della retribuzione di risultato) bilanciata, nella ratio sottesa a detta voce di spesa, dal recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.