Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stata pubblicata la legge n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Rilancio”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Notizia di estremo interesse per i Segretari Comunali, chiamati a garantire il corretto funzionamento del sistema ed a svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
Gli elementi di maggior rilievo della norma sono i seguenti:
 presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
 superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio.

Vi è dunque la necessità, per le stesse amministrazioni, di:
 aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa
e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse;
 dare corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro
in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale.
Per garantire uniformità di applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti, si fa presente inoltre il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine
all’emergenza sanitaria da Covid-19”, a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso
l’adozione di protocolli di sicurezza specifici.
Di seguito elencati i punti cui si è convenuto nell’accordo quadro:

  1. identificare misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-2;
  2. garantire nelle proprie sedi l’opportuna informazione sulle procedure di cui alla presente intesa, adeguata formazione ai dirigenti nello svolgimento del ruolo e delle funzioni d’indirizzo, direzione,
    coordinamento e controllo degli uffici cui sono preposti;
  3. assicurare la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale per i lavoratori che svolgano attività a contatto con il pubblico e/o che prestino servizi esterni. In aggiunta ai dispositivi
    di protezionale individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l’impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo;
  4. rilevare all’ingresso dei luoghi di lavoro la temperatura corporea del personale interno e dell’utenza esterna tramite idonea strumentazione;
  5. vietare, qualora la temperatura sia superiore ai 37.5° C, l’accesso del lavoratore o dell’utente e, in ogni caso, assicurarsi che il lavoratore si impegni ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro;
  6. organizzare in maniera più flessibile l’orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per
    prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori;
  7. garantire quotidianamente la pulizia e l’igiene accurata degli ambienti lavorativi, delle postazioni individuali di lavoro, dei servizi igienici e degli spazi comuni e degli impianti prevedendo frequenti
    interventi sia sugli spazi di fruizione condivisa che sulle dotazioni strumentali (a mero titolo esemplificativo: la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse);
  8. attivare il confronto con i soggetti sindacali ai sensi della disciplina contrattuale vigente;
  9. favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio
    degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  10. garantire le prerogative sindacali di partecipazione sui luoghi di lavoro.