Il Tar Lazio, con sentenza n. 8231/2020, ha stabilito che l’amministrazione debba rispettare i vincoli stabiliti nel bando di concorso, non potendo modificare unilateralmente le modalità di comunicazione
con i candidati una volta che il “rapporto procedimentale” relativo alle modalità di svolgimento del concorso si sia venuto a costituire.
Tale questione risulta degna di nota per i Segretari Comunali, i quali ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, sono anche chiamati a presiedere le commissioni giudicatrici di concorso.
Nel caso di specie, il ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di cui al D.D. MIUR n.85 del 1.2.2018.
Il bando prevedeva espressamente all’art. 7 che “Il diario di svolgimento della prova orale con l’indicazione della sede di destinazione dei candidati distribuiti è comunicato dagli USR responsabili della procedura
concorsuale almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione”.
L’USR per il Lazio in data 12.11.2018 provvedeva alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e del calendario delle date della prova non per posta elettronica, bensì sul sito
istituzionale.
Nell’elenco veniva ricompreso anche il ricorrente per sostenere la prova orale, il quale però non prendeva visione della pubblicazione sul sito istituzionale e soltanto successivamente all’avvenuto svolgimento
delle prove apprendeva che queste si erano già tenute.
Difatti, nonostante il candidato avesse indicato nella domanda di partecipazione il proprio indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni relative al concorso, la convocazione dell’odierno
ricorrente da parte dell’USR per il Lazio per sostenere la prova di concorso era fatta unicamente attraverso la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione.
La ratio è quella del rispetto dei principi di trasparenza della PA, corollario dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 della Costituzione.
Risultava, pertanto, fondato il motivo di ricorso relativo alla illegittimità del provvedimento con cui sono stati convocati i candidati ammessi a sostenere la prova orale, per violazione degli artt. 7, c. 1, in
combinato disposto con l’art. 4, comma 10, del Bando (DDG MIUR n. 85 del 1.2.2018), nella parte in cui la conoscenza del provvedimento da parte dei destinatari è stata affidata esclusivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale e non ad una comunicazione personale.