Una nuova pronuncia in materia di antenne 5G. I giudici amministrativi che si sono espressi sul punto questa volta appartengono al TAR della Campania che, in data 24.07.2020, ha ritenuto illegittima l’ordinanza
contingibile e urgente con la quale un Sindaco aveva posto a chiunque il divieto di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune impianti di tecnologia 5G in attesa di dati scientifici aggiornati.
Tale pronuncia è di notevole interesse per i Segretari comunali i quali, ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, sono chiamati a garantire la legalità e la correttezza amministrativa dell’azione
dell’Ente. Come è noto, il Segretario svolge, infatti, compiti di collaborazione e funzioni di assistenza e vigilanza nei confronti degli organi dell’Ente in relazione alla conformità giuridico-amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti dell’azione istituzionale del Comune.
In particolare, l’ordinanza adottata ex art. 54 d.lgs. 267/2000 è apparsa illegittima perché:

  • “Le proteste, seppur reiterate, da parte dei cittadini finalizzate al blocco dei lavori propedeutici all’installazione di infrastrutture per il servizio di telefonia mobile all’interno del territorio comunale non integrano quel “pericolo per l’ordine pubblico” di cui all’art. 54 del D.Lgs n. 267/2000″ (Tar Campania, Salerno, Sez. II, n. 654/2018);
  • “I compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di
    urbanizzazione primaria” (Tar Piemonte, Sez. I, n. 1700/2015);
  • “Le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall’ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di
    carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l’impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i
    cui tratti distintivi sono costituiti dall’atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo. ”Ai sensi della normativa vigente i presupposti per l’ordinanza, dunque, non sussistono dal momento che la
    materia è disciplinata dal D. Lgs. n. 259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei
    “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L. 36/01 e dal DPCM 08.07.2003.
    Parimenti, in data 27.07.2020, il Tar Sicilia si è espresso sul ricorso proposto da Wind Tre Spa contro il Comune di Messina, per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Sindaco, in applicazione del principio di precauzione, poneva a chiunque il divieto di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune
    di Messina impianti con tecnologia 5G, in attesa di dati scientifici più aggiornati. Invero questo Tribunale si era già pronunciato sul tema ed ha colto l’occasione per ribadire l’orientamento per il quale “la valutazione
    sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato”.
    La giurisprudenza consolidata, pertanto, letta unitamente alla complessiva normativa vigente, sancisce:
    • l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame;
    • l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata
    allo Stato;
    • la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla diffusione del servizio in questione.