Consiglio di Stato sez. V 15/7/2020 n. 4567
In data 15 luglio 2020, il Consiglio di Stato dichiarava inammissibile il ricorso presentato da una società specializzata in servizi di trasporto pubblico di linea mediante autobus di cd. granturismo e titolare di
un’autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma, con riguardo alla presunta incompetenza del Commissario straordinario di Roma Capitale a deliberare il regolamento per il “Servizio di trasporto pubblico di linea di Gran Turismo” e ad imporre una tariffa per la circolazione degli stessi.
Tale questione assume rilievo per il Segretario Comunale poiché egli svolge funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti ai sensi del comma 4 dell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti
Locali).
Occorre ricordare che, come disciplinato dal comma 9 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992: “I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.
La ratio è quella di porre l’istituzione di zone pedonali e l’attribuzione del relativo potere in capo ad un organo politico e non tecnico (Giunta comunale), il quale eserciti con vasta discrezionalità amministrativa,
in correlazione con varie valutazioni politiche. Altresì, non è possibile affermare che si tratti di misure eccezionali per le quali sarebbero necessarie particolari motivazioni o attività istruttorie.
Nel caso di specie, veniva contestata l’illegittimità del provvedimento di determinazione della tariffa per essere stato adottato da un dirigente, anziché dalla Giunta, nonché per avere il detto dirigente omesso ogni istruttoria in merito al rapporto tra la tariffa e gli effetti in termini di miglioramento della circolazione. La censura, tuttavia, non era fondata, atteso che il d.P.R. 3 novembre 2015 di nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale chiarisce che allo stesso erano “conferiti i poterispettanti all’Assemblea Capitolina, alla Giunta Capitolina ed al Sindaco”.
La sentenza ha, in conclusione, affermato che è dalla delibera del competente Commissario straordinario che deriva l’istituzione della zona a traffico limitato. Tale decisione di subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli di gran turismo all’interno della ZTL al pagamento di una tariffa è del tutto legittima e, avendo natura ampiamente discrezionale, la valutazione, ancorché innovativa rispetto ad un precedente regime di gratuità nell’accesso, non è censurabile.